(massima n. 1)
Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia affetto da causa di inammissibilitą originaria, č preclusa la possibilitą di sottoporre alla valutazione della Corte la sussistenza di causa di estinzione del reato, essendo, sotto tale aspetto, irrilevante il momento in cui detta estinzione si č verificata (prima o dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione o, addirittura, prima della sentenza di merito, ancorché non rilevata dalla stessa). Invero, proprio la natura originaria della causa di inammissibilitą del ricorso, impedisce che lo stesso produca quegli effetti introduttivi del giudizio cui si ricollega la possibilitą di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilitą. (Fattispecie in cui la tardivitą del ricorso per cassazione ha impedito alla Corte di pronunciarsi sulla prescrizione del reato).