(massima n. 1)
L'inammissibilitą del ricorso per cassazione che non sia dovuta a mancanza di legittimazione o a proposizione tardiva non esime il giudice di legittimitą dal dovere di valutare la conformitą o meno, ai principi del diritto comunitario, della normativa nazionale e, in tale secondo caso, di procedere alla disapplicazione della stessa. (Fattispecie di annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto derivante da ritenuta incompatibilitą con il Trattato CE della disciplina interna in materia di attivitą organizzata per la raccolta di scommesse a fronte di ricorso corredato da motivi generici ).