(massima n. 1)
Non esiste, nell'ordinamento processuale abrogato, come pure in quello vigente, alcuna norma in base alla quale possa affermarsi che la pronuncia di inammissibilità di un'impugnazione debba assumere necessariamente la forma dell'ordinanza e non quella della sentenza, dovendosi al contrario ritenere, sulla base tanto dell'art. 213 del codice di rito previgente quanto dell'art. 591, quarto comma, del codice attuale, che sia da adottarsi l'una o l'altra di dette forme a seconda dello stato processuale in cui la decisione è assunta. La pretesa illegittimità, comunque, della pronuncia in forma di sentenza anziché in quella di ordinanza non può essere dedotta nei confronti di inammissibilità dichiarata dalla Corte di cassazione, neppure allo scopo di ottenere la revoca di detta declaratoria, posto che, tra l'altro, quest'ultima, anche se rivestita nelle forme dell'ordinanza, sarebbe parimenti irrevocabile, così come è irrevocabile l'analoga ordinanza pronunciata dal giudice di merito, essendo nei confronti della stessa esperibili solo i mezzi di gravame previsti dalla legge.