(massima n. 1)
Perché venga dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, la legge non richiede che il procedimento debba svolgersi nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. E ciò in quanto la disciplina stabilita da tale precetto non è applicabile a tutti i casi nei quali il giudice delibera in camera di consiglio, operando, invece, solo per quelli in ordine ai quali sia espressamente prevista l'utilizzazione di simile procedura. E poiché essa non è richiamata dal disposto dell'art. 591 c.p.p., norma generale in tema di inammissibilità del gravame, deve dedursene la sua inoperatività ove non ricorrano i presupposti e le condizioni per quel tipo di impugnativa. Un principio riferibile anche, e a maggior ragione, ai procedimenti de libertate, nell'ambito dei quali l'applicazione delle forme contemplate dall'art. 309 e la conseguente rigorosa disciplina temporale che è propria di esse, non può certo farsi dipendere, con inevitabili riverberi sull'efficacia del provvedimento custodiale, dal tipo di gravame prescelto dall'interessato.