(massima n. 1)
In applicazione dei principi generali in materia di inammissibilitą delle impugnazioni e, segnatamente, dell'art. 591, comma 2, c.p.p., il tribunale del riesame, qualora debba dichiarare l'inammissibilitą di una richiesta avanzata ai sensi dell'art. 309, comma 1, c.p.p., non č tenuto ad osservare le formalitą del procedimento in Camera di consiglio previste dall'art. 127 c.p.p.