(massima n. 1)
Alla luce di quanto stabilito dal secondo comma del novellato art. 111 Cost. deve ritenersi che anche le ordinanze dichiarative dell'inammissibilitą delle impugnazioni debbano essere pronunciate non de plano ma nell'osservanza del principio del contraddittorio. (Nella specie, trattavasi di declaratoria di inammissibilitą, per tardivitą, della richiesta di riesame avverso provvedimento di sequestro preventivo).