(massima n. 1)
La genericitą dei motivi d'impugnazione dą luogo ad una causa di inammissibilitą sopravvenuta di essa, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione deve dichiarare la causa di non punibilitą frattanto intervenuta o erroneamente non rilevata dal giudice a quo. (Fattispecie relativa a condanna pronunciata erroneamente dal pretore per fatto non costituente reato ed in ordine alla quale il giudice di appello aveva dichiarato l'inammissibilitą dell'impugnazione per genericitą dei motivi, anziché rilevare la causa di non punibilitą).