(massima n. 1)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso l'ordinanza del tribunale de libertate, emessa a seguito di richiesta di riesame di ordinanza di sequestro probatorio di documenti costituenti corpo del reato o comunque di cose ad esso pertinenti, se il tribunale abbia rigettato la richiesta di riesame, ma abbia contestualmente disposto l'acquisizione agli atti del procedimento della copia conforme dei documenti sequestrati (nel caso, decreti ingiuntivi emessi dall'autorità giudiziaria) e la restituzione all'indagato ricorrente degli originali degli stessi, essendo stato in tal modo già ottenuto il dissequestro, e dovendo individuarsi l'interesse al ricorso nella possibilità di ottenere tale dissequestro.