(massima n. 1)
È tardivo e perciò inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento reso, in qualità di giudice dell'esecuzione, dalla corte d'appello, che non sia presentato nelle forme di cui all'art. 123 c.p.p., ma venga presentato o spedito direttamente alla Corte di cassazione in violazione degli artt. 582 e 583 stesso codice e, da questa trasmesso alla cancelleria della stessa corte d'appello, vi pervenga oltre il termine di quindici giorni dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento.