(massima n. 1)
In tema di omicidio, la circostanza aggravante dell'uso del mezzo insidioso, al pari dell'aggravante dell'uso di sostanze venefiche, ricorre soltanto quando esso provochi direttamente la morte e non anche quando costituisca una mera modalitą dell'azione, come quando la sostanza venga utilizzata per assopire la vittima ponendola in condizione di non poter utilmente reagire.