(massima n. 1)
La prosecuzione del processo interrotto per morte della parte costituita a mezzo di procuratore deve essere effettuata con la costituzione in giudizio degli eredi della stessa — cioè da parte degli stessi o nei loro confronti, sia pure con la impersonale e collettiva notificazione nell'ultimo domicilio del de cuius — atteso che ad essi si trasferisce la legittimazione processuale per successione nell'universum ius del loro dante causa, mentre non ha nessun effetto al predetto fine l'intervento volontario spiegato dal successore a titolo particolare, nel rapporto controverso, del de cuius, dovendo la legittimazione a proseguire il processo essere tenuta distinta dalla titolarità del diritto controverso. Tale successore a titolo particolare, una volta intervenuto nel processo, assume la qualità di parte, con tutti i poteri connessi, compreso quello di riattivare il processo eventualmente sospeso o interrotto, ma non si sostituisce alle parti originarie della controversia (o ai loro successori a titolo universale) a meno che non intervenga il consenso delle stesse per la estromissione dell'alienante (o del suo successore universale) dal processo.