(massima n. 1)
Poiché, nel caso di sostituzione ope legis di un ente pubblico, costituito come parte in giudizio, la prosecuzione del processo nei confronti dell'ente successore di quello soppresso, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., non richiede il consenso della controparte, la riassunzione della causa, che nel frattempo sia rimasta interrotta per morte del procuratore dell'altra parte, può essere effettuata direttamente dall'ente successore, senza che, all'uopo, questi sia tenuto a svolgere alcuna preventiva formalità per rendere edotta la controparte della sua partecipazione al giudicato, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 302 c.p.c., la notifica dell'atto di riassunzione (che, ove proveniente dal successore di ente convenuto in una controversia soggetta al rito del lavoro, non è necessario contenga tutti i requisiti indicati dall'art. 416 c.p.c.) e del decreto di fissazione della nuova udienza. (Principio affermato con riguardo ad un caso di riassunzione operata dal Ministero del tesoro-Ufficio liquidazioni succeduto ad un ente mutualistico soppresso).