(massima n. 1)
L'interruzione del processo per il decesso della parte č disposta a protezione dei successori a titolo universale della parte deceduta, i quali rimangono privi di tutela processuale. Pertanto, solo ad essi č consentita la prosecuzione del processo nella forma del semplice deposito di una memoria di costituzione con la procura al difensore (art. 302 c.p.c.), quando si sia verificata una prosecuzione di fatto del processo, e non anche al successore a titolo particolare nel diritto controverso che non sia giā intervenuto in causa.