(massima n. 1)
L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui č sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato come richiede l'art. 302 c.p.c. con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto, neppure a seguito della decisione della Corte costituzionale del 6 giugno 1989, n. 317, nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., per i quali č prescritta la notificazione al contumace.