(massima n. 1)
In tema di interruzione del processo per morte o impedimento del procuratore di una delle parti, il termine per la prosecuzione del processo decorre dalla data in cui la parte rimasta priva di procuratore ha avuto dell'evento conoscenza legale, risultante da dichiarazione della medesima, ovvero da comunicazione, certificazione o notificazione dell'evento ad essa eseguita. Non si ha conoscenza legale quando la dichiarazione dell'evento interruttivo provenga da dichiarazione resa dal procuratore della parte avversa, tranne che questa sia resa in una udienza nella quale sia stata presente la parte rimasta priva di difensore.