(massima n. 1)
La costituzione in giudizio del successore universale di una delle parti, effettuata prima della dichiarazione della perdita di capacitā del soggetto da parte del suo procuratore costituito, in una delle fasi del processo (nella specie, costituzione di societā incorporante avvenuta in Cassazione, in sede di regolamento di competenza), impedisce l'interruzione del processo al momento in cui venga effettuata la dichiarazione medesima, a norma dell'art. 300 c.p.c., con la conseguenza che non č necessaria alcuna procedura per la riattivazione del processo mai interrotto, nel quale la parte (in proprio o in persona del successore) č stata sempre ritualmente presente.