(massima n. 1)
La preclusione posta dall'art. 293 c.p.c. alla costituzione del contumace, in un momento successivo all'udienza di rimessione della causa al collegio, non viene meno per effetto del consenso della controparte alla costituzione tardiva, atteso che la norma tutela anche esigenze di speditezza del giudizio, le quali hanno carattere pubblicistico e non possono quindi essere derogate da un contrario intendimento delle parti.