(massima n. 1)
La parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi; da ciò deriva l'onere per il convenuto di effettuare tutte le contestazioni relative ai fatti costitutivi del diritto vantato dall'attore nel momento della sua costituzione.