(massima n. 2)
Nell'ipotesi in cui la cassazione della sentenza impugnata sia avvenuta, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per un errore che abbia precluso al giudice d'appello l'esame del merito della causa, di talché questi non abbia avuto modo di esprimere alcun convincimento sulla stessa, il rinvio assume carattere meramente restitutorio e giustifica pertanto la designazione, ai fini del nuovo esame della causa, dello stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, atteso che non è riconducibile alla fattispecie suddetta l'ipotesi di cui all'art. 383 c.p.c., nella parte in cui prevede la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, norma la cui ratio è quella di consentire che il nuovo accertamento venga effettuato senza preconcetti o condizionamenti di sorta, anche soltanto indiretti, in una situazione di oggettività ed imparzialità.