(massima n. 1)
Ai fini della legittimità dell'emissione di un provvedimento di custodia cautelare non è necesario che vengano trasmessi agli organi decidenti gli atti comprovanti la regolarità formale delle operazioni di intercettazione telefonica e quelli idonei a consentire il controllo sostanziale del loro risultato, essendo sufficienti anche semplici annotazioni riassuntive del tenore delle conversazioni, in quanto — in relazione alla fase delle indagini preliminari, caratterizzata da esigenze di rapidità ed essenzialità di forme e connotata da costante evoluzione del materiale probatorio — non può invocarsi un'indebita compressione del diritto di difesa, le cui modalità vanno ragionevolmente adattate ai diversi momenti e alle peculiarità del rito.