(massima n. 1)
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di autorizzazione all'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'articolo 268, comma 3, c.p.p., la motivazione del decredo del pubblico ministero, in ordine a entrambi i presupposti di legge deve intervenire prima dell'esecuzione delle operazioni captative. Il P.M. può rendere la relativa motivazione, integrarla, anche in momento successivo a quello in cui abbia, eventualmente, disposto l'esecuzione delle operazioni, ma comunque sempre e in ogni caso prima che le operazioni medesime vengano eseguite. Non è dato al giudice di emendare il decreto del P.M. sostituendosi a lui nel rendere una motivazione non data dall'inquirente o di integrarla, appropriandosi di ambiti di discrezionalità delibativa e determinativa che spettano solo alla parte pubblica.