(massima n. 1)
Nel caso in cui la misura cautelare è richiesta dal pubblico ministero sulla base dei risultati di intercettazioni telefoniche, devono essere allegati, a pena di inutilizzabilità di tale mezzo di ricerca della prova, i relativi decreti autorizzativi, perché solo attraverso l'esame di tali atti il giudice investito della richiesta può esercitare il controllo di legalità che gli compete, accertando se sono state effettivamente osservate le disposizioni dell'art. 267 c.p.p. Né si può sostenere l'inutilità di inviare i decreti autorizzativi allo stesso organo che li ha precedentemente emessi, poiché il giudice per le indagini preliminari non trattiene documentazione di simili provvedimenti.