(massima n. 1)
Le sommarie trascrizioni, effettuate a norma dell'art. 268, comma 2, c.p.p., delle conversazioni intercettate nei verbali redatti dalla polizia giudiziaria, possono essere utilizzate, in sede cautelare, come fonte dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, c.p.p. anche quando, trattandosi di conversazioni svoltesi in lingua straniera, il loro contenuto risulti esplicitato da una traduzione simultanea affidata ad un interprete non nominato dal giudice, il quale abbia agito, quindi, come semplice ausiliario del personale addetto all'ascolto, fermo restando il potere-dovere del giudice chiamato a valutare la sussistenza dei suddetti gravi indizi di verificare, tenendo conto di ogni utile elemento messo a disposizione dal pubblico ministero o altrimenti acquisito in modo legittimo, l'assenza di motivi che possano ragionevolmente indurre a sospettare una non piena affidabilitą della traduzione.