(massima n. 1)
In materia di intercettazioni, sono inutilizzabili, in assenza di autorizzazione del giudice, le registrazioni di conversazioni effettuate con videoripresa da un soggetto extraneus dotato di strumenti di captazione predisposti e fornitigli dalla polizia giudiziaria, realizzandosi in tal modo un surrettizio aggiramento delle regole che impongono il ricorso a strumenti tipici per comprimere il bene costituzionalmente protetto della segretezza delle comunicazioni.