(massima n. 1)
Non può considerarsi idonea ad integrare la motivazione richiesta dal terzo comma dell'art. 268 c.p.p. la semplice affermazione dell'assoluta urgenza delle operazioni, connotata da genericità ed apoditticità, soprattutto quando dagli atti non è desumibile in alcun modo una situazione di necessità dovuta a cadenze processuali ravvicinate e concitate.