(massima n. 2)
Nel delitto di omicidio la circostanza aggravante della premeditazione, prevista dall'art. 577, comma 1, n. 3 c.p., richiede due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non essendo stato individuato il momento dell'insorgere del proposito criminoso, per la mancata prova del movente dell'omicidio, non era stato possibile valutare l'esistenza di un ragionevole lasso di tempo tra il proposito criminoso e la sua attuazione, per cui non risultava neppure accertata la sussistenza della circostanza aggravante).