(massima n. 1)
Qualora il giudice, pronunciando una sentenza parziale, avesse omesso di emettere la separata ordinanza contenente i provvedimenti relativi all'ulteriore istruzione sulle questioni non decise, la parte interessata non potrebbe in tale situazione avvalersi delle disposizioni dettate dall'art. 289 per l'integrazione dei provvedimenti istruttori, ma avrebbe la sola possibilitą di riprendere il giudizio con un atto riassuntivo diretto a provocare l'emanazione del provvedimento istruttorio omesso.