(massima n. 1)
Qualora il giudice istruttore, ammessa la prova testimoniale, non abbia fissato la relativa udienza, la parte interessata ha l'onere di chiedere la fissazione entro sei mesi dall'udienza di ammissione, ai sensi dell'art. 289 c.p.c., a pena di decadenza dalla prova.