(massima n. 1)
Costituisce, ai sensi dell'art. 271, comma 1, c.p.p., causa di inutilizzabilitą delle intercettazioni telefoniche la mancanza di motivazione del decreto con il quale il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 268, comma 3, stesso codice, abbia disposto l'effettuazione di dette intercettazioni mediante uso di impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica.