(massima n. 1)
Il diritto del difensore di ascoltare le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e di estrarre copia dei file audio, dopo il deposito effettuato ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., non č suscettibile di limitazione né č subordinato ad autorizzazione, per cui ogni compressione di tale diritto dā luogo alla nullitā di ordine generale a regime intermedio prevista dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che in un procedimento celebrato con rito abbreviato, aveva utilizzato ai fini della decisione conversazioni intercettate acquisite mediante "brogliacci", senza consentire ai difensori l'esercizio della facoltā di ascolto).