(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 286 c.p.c., nel consentire la notificazione agli eredi impersonalmente e collettivamente, in caso di interruzione del processo, ha carattere eccezionale e non č consentita al di fuori dai casi espressamente previsti. Ne consegue che la notificazione della sentenza eseguita impersonalmente agli eredi, in relazione all'evento interruttivo verificatosi nel corso del giudizio di primo grado (e non dopo la chiusura della discussione), č inesistente e, come tale, inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare.