(massima n. 1)
Quando la procura ad litem e un'elezione di domicilio riferita alla parte ed al difensore sono contestuali ed il complessivo tenore dell'atto è tale da svincolare il conferimento della procura dall'elezione di domicilio della parte, si è in presenza di atti ontologicamente differenti, sicché è possibile che l'eventuale nullità della procura non si comunichi all'elezione di domicilio ed è concepibile il permanere in vita dell'elezione di domicilio nonostante la cessazione del rapporto di rappresentanza processuale. Allorquando, invece, i due atti, per il loro tenore, si rivelino funzionalmente connessi e posti in rapporti di reciproca interdipendenza, le vicende attinenti alla validità ed efficacia del conferimento della procura si ripercuotono anche sull'elezione di domicilio. Ne discende che in ipotesi in cui a margine di un atto processuale introduttivo di giudizio sia stata conferita la procura ad un difensore e si sia eletto espressamente domicilio unitamente ad esso presso altro avvocato, la morte del suddetto difensore, atteso lo stretto collegamento fra il conferimento della procura e tale congiunta elezione di domicilio, determina anche la cessazione dell'elezione di domicilio della parte e, pertanto, qualora la morte del difensore sia avvenuta dopo la chiusura della discussione, la successiva notificazione della sentenza, da farsi personalmente alla parte (come prescritto dal secondo comma dell'art. 286 c.p.c.), ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, non può essere effettuata presso quel domicilio.