(massima n. 1)
In tema di sequestro probatorio, l'art. 253 c.p.p. fa riferimento al prodotto, al profitto o al prezzo del reato, senza distinguere il valore dei beni a seconda del tempo nel quale il sequestro stesso interviene. (Fattispecie relativa al sequestro di quote di societą a responsabilitą limitata, nella quale la S.C. ha statuito che correttamente il giudice del riesame aveva ritenuto irrilevante la circostanza che il loro valore, esiguo al momento dell'acquisizione, si fosse poi accresciuto per effetto delle capacitą gestionali della titolare, indagata del reato di bancarotta fraudolenta).