(massima n. 1)
Le risultanze e le certificazioni anagrafiche, nel loro valore di pubblicitą e non costitutivo, inducono una presunzione semplice circa la residenza in un determinato luogo delle sole persone che in esso anagraficamente risultano avere fissato stabilmente la loro dimora, per cui detta presunzione č certamente superabile in virtł di oggettive ed univoche circostanze di fatto, che denunciano come nel suddetto luogo altri soggetti dimorano, ovvero come esso appartenga pure ad altri a titolo diverso dalla normale dimora. Ne consegue che č legittimo il sequestro di cose pertinenti al reato, rinvenute in luogo non corrispondente alla residenza anagrafica dell'indagato, ma nella quale risulti che quest'ultimo ha facoltą di riporre, custodire o mantenere beni di sua esclusiva proprietą. (Fattispecie relativa a sequestro di danaro contante e altri oggetti rinvenuti nell'abitazione dei genitori dell'indagato).