(massima n. 1)
Nel sistema del codice di rito, le ordinanze collegiali hanno lo stesso carattere delibativo e provvisorio che hanno quelle del giudice istruttore, mirando all'unico fine di provvedere all'istruzione della causa, sicché esse, salve le limitazioni di cui all'art. 177 c.p.c., sono sempre modificabili e revocabili mediante la successiva sentenza, che rimane così il tipico e definitivo provvedimento decisorio, l'unico che debba essere impugnato per impedire il passaggio in giudicato di tutte le questioni che solo in essa hanno trovato definitiva soluzione.