(massima n. 1)
L'inosservanza del disposto dell'art. 100, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 č sanzionata a pena di nullitā. Ed infatti, la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del terzo proprietario non č irrilevante, posto che il citato art. 100, comma 2, prevede anche che si applichino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale ed č da escludere la incompatibilitā con la suddetta disposizione degli strumenti predisposti dalla normativa processuale generale a tutela del diritto di difesa dell'indagato e delle altre parti private del processo. (Nella fattispecie il P.M., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 253 c.p.p. e 100, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 aveva disposto il sequestro di una vettura trovata nella disponibilitā di soggetto indagato per il reato ex art. 73, comma 1, D.P.R., detto, ma di proprietā di un terzo sul rilievo che trattavasi di veicolo utilizzato per l'attuazione dell'attivitā di spaccio di stupefacenti, e l'aveva affidata alla P.G., autorizzandone l'impiego in operazioni antidroga. Il proprietario del mezzo aveva presentato richiesta di riesame che era stata rigettata dal tribunale che, tra l'altro, aveva osservato che l'inosservanza del comma 2 dell'art. 100, D.P.R. 1990, n. 309, non poteva determinare la nullitā del provvedimento del P.M., non essendo la posizione del terzo equiparabile a quella dell'indagato o della altre parti private del processo).