(massima n. 1)
È ammissibile il sequestro preventivo di cosa già sottoposta a sequestro probatorio, purché non sussista un pericolo concreto ed attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità impresso da quest'ultimo, che renda reale e non solo presunta la prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall'art. 321 c.p.p.