(massima n. 1)
L'art. 278 c.p.c., il quale consente una pronuncia non definitiva limitata all'an debeatur con rinvio della liquidazione del quantum a successiva fase dello stesso giudizio, sulla sola base dell'istanza della parte interessata e senza necessitą dell'adesione della controparte (richiesta nel diverso caso in cui detta liquidazione venga rinviata ad un separato giudizio), non esonera l'attore, all'atto della rimessione della causa al collegio, dall'onere della formulazione integrale delle proprie conclusioni e dell'indicazione dei mezzi di prova dei quali intenda avvalersi per la determinazione del quantum, secondo la disciplina generale fissata dagli artt. 187 e 189 c.p.c., con la conseguenza che, in difetto di tali deduzioni probatorie, la suddetta istanza non vale ad escludere il potere-dovere del giudice di rigettare la domanda.