(massima n. 1)
Il carattere parziale o non definitivo della sentenza di primo grado comporta che il gravame debba riguardare soltanto la questione dalla stessa affrontata, con la conseguenza, da un lato, che l'appellante non è obbligato a riproporre le altre domande od eccezioni non esaminate in primo grado e, dall'altro, che il giudice di secondo grado, investito dell'appello avverso detta sentenza, ha potere di cognizione limitatamente alla questione con essa decisa, né può, riformando tale pronuncia, procedere all'esame di altre questioni, atteso che la sentenza di riforma resa dallo stesso giudice si inserisce immediatamente, con il suo contenuto decisorio parziale, nel processo eventualmente sospeso od ancora pendente davanti al giudice "a quo". (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio, in applicazione estensiva dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza della corte d'appello che, investita dell'impugnazione di una sentenza non definitiva, dopo aver accertato l' "error in procedendo" in punto di separazione della decisione sull' "an" da quella sul "quantum debetaur", aveva esteso la propria cognizione al merito della domanda risarcitoria, rigettandola per carenza di prova, ancorché la stessa fosse ancora oggetto della cognizione del giudice di primo grado).