(massima n. 1)
Nell'ipotesi di controversia instaurata dal promissario acquirente per l'adempimento in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita, la scelta del curatore del sopravvenuto fallimento del promittente venditore di sciogliersi dal contratto, ai sensi dell'art. 72, comma quarto, L. fall. — scelta per la quale non sono richiesti atti formali o manifestazioni esplicite di volontà — può essere validamente espressa nella comparsa di risposta, pur se non sottoscritta dalla parte, integrando tale opzione, sul piano processuale, gli estremi dell'eccezione in senso proprio, e traducendosi nell'esercizio di un potere dispositivo della parte non riconducibile all'esclusiva iniziativa del difensore in contrasto con la volontà del proprio rappresentato.