(massima n. 1)
L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 c.p.c., in quanto volto a garantire l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimitā, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui č funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformitā dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, č preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unitā del diritto oggettivo nazionale.