(massima n. 1)
L'inosservanza dell'obbligo di disporre, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione dei procedimenti svoltisi contemporaneamente dinanzi alla medesima Corte di appello e conclusisi con separate sentenze — l'una concernente la controversia petitoria, l'altra il possesso per fatti insorti nel corso della prima — non comporta la nullità dei relativi giudizi, mancando, al riguardo, l'espressa comminatoria prevista dall'art. 156 c.p.c.