(massima n. 1)
La riunione in un unico procedimento di più procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in sede di legittimità, ancorché disposta fuori dei casi previsti dall'art. 274 c.p.c., norma che disciplina non una fase dell'iter formativo della decisione, ma solo l'ordine del procedimento, sicché la sua violazione non determina nullità della sentenza.