(massima n. 1)
Il provvedimento di riunione ex art. 274 c.p.c. delle cause connesse, ha natura ordinatoria e costituisce esercizio della facoltà discrezionale affidata al giudice di merito incensurabile in Cassazione. Del pari è insindacabile in sede di legittimità il provvedimento di separazione che può essere ordinata dal giudice di merito quando ne ravvisi l'opportunità indipendentemente dall'istanza o dall'accordo delle parti.