(massima n. 1)
L'esistenza d'un rapporto di pregiudizialitā tra due procedimenti pendenti rispettivamente uno di fronte ad una sezione delle sede centrale del Tribunale e l'altro in sede distaccata dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, č ostativa all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dovendo in tal caso il giudice della causa pregiudicata rimettere il fascicolo al capo dell'ufficio, perché provveda ai sensi dell'art. 274 c.p.c..