(massima n. 1)
L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l'economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimitą, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi sia, a maggior ragione, in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello in un medesimo giudizio, legate l'una all'altra da un rapporto di pregiudizialitą e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione. (Nella specie, la S.C. non ha disposto la chiesta riunione dei giudizi, del tutto distinti quanto alle domande e alle ragioni giuridiche proposte, attinenti l'uno alla impugnazione per revocazione di una decisione in materia risarcitoria e, l'altro, a una domanda di pagamento dell'indennitą prevista dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971, mancando ogni ipotizzabilitą del contrasto di giudicati).