Cassazione civileSez. Isentenza n. 9785del 16 settembre 1995
(1 massima)
(massima n. 1)
I provvedimenti in tema di riunione dei processi, previsti dagli artt. 273 e 274 c.p.c., hanno natura ordinatoria e non sono quindi suscettibili di impugnazione innanzi ad altri uffici giudiziari.