(massima n. 1)
La riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa ai sensi dell'art. 273 c.p.c. può essere disposta d'ufficio anche nel corso del giudizio di legittimità, atteso che essa risponde alle stesse esigenze di ordine pubblico processuale (inammissibilità di duplicità di giudicati) in base alle quali, salvi i limiti del giudicato eventualmente formatosi, la litispendenza può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in cassazione.