(massima n. 1)
Il provvedimento discrezionale di riunione di pił cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite pur essendo formalmente unica si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise e ciascuna pronuncia č impugnabile con il mezzo che le č proprio e soltanto ad iniziativa della parte in essa soccombente.