(massima n. 1)
La contemporanea pendenza, innanzi al medesimo giudice, di procedimenti relativi alla stessa causa, può dare luogo a provvedimenti ordinatori di riunione, non suscettibili di impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari, e non all'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39 c.p.c. in materia di litispendenza, la cui configurabilità postula la diversità dei giudici davanti ai quali quella causa sia stata proposta. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il giudice di secondo grado, dopo aver correttamente disposto la riunione di due procedimenti pendenti in appello avverso due sentenze emesse dallo stesso giudice su domande sovrapponibili, pronunci solamente sul gravame avverso una delle due sentenze, senza tener conto delle ragioni addotte contro l'altra, pur enunciate in narrativa, ricorre una omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.